Il 31 dicembre 2024 scade il termine per il completamento dell’adeguamento delle attività ricettive turistico-alberghiere esistenti, con oltre 25 posti letto, alle disposizioni di prevenzione degli incendi.
Secondo l’art. 12-bis della legge 24 febbraio 2023, n. 14, la proroga al 31 dicembre 2024 è riservata solamente a coloro che sono in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, e che hanno presentato al Comando dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2023 la SCIA parziale delle attività ricettive turistico-alberghiere, attestante il rispetto di almeno SEI delle prescrizioni di adeguamento, individuate dalle specifiche regole tecniche.
Nelle more del completamento dei lavori di adeguamento, i titolari delle attività sono tenuti ad applicare specifiche misure di gestione della sicurezza antincendio.
Si allega l’estratto in G.U.->antincendio