SCADENZA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO RIFUGI ALPINI

Nov 14, 2023 | Prevenzione Incendi

Il 31 dicembre 2023 scade il termine per l’adeguamento antincendio dei rifugi alpini esistenti, secondo quanto previsto dall’articolo 12-bis della legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 (decreto milleproroghe 2023).
La normativa di riferimento è il decreto del Ministro dell’Interno 3 marzo 2014 inerente la modifica del titolo IV del D.M. 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini.
Entro il 31 dicembre 2023 i rifugi alpini di capienza superiore a venticinque posti letto devono essere adeguati ai seguenti punti dell’allegato al D.M. 3 marzo 2014, indicati dall’art. 2 comma 2 lettera a) della regola tecnica:
9 – Impianti Elettrici;
11.2 – Estintori;
13 – Segnaletica di Sicurezza;
14 – Gestione della Sicurezza;
15 – Addestramento del Personale;
17 – Istruzioni di Sicurezza.
Entro due anni (31 dicembre 2025) dal termine previsto alla lettera a) dovranno essere adeguati i restanti punti della regola tecnica.
La legge 24 febbraio 2023, n. 14 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023.

Estratto G.U. disponibile al seguente link

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