Il calcolo per il compenso del progettista va indicato anche in caso di avviso dell’indagine di mercato, nella fase che precede la procedura negoziata, in modo da rendere note le prestazioni richieste e consentire ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo stabilito e valutare se convenga partecipare alla gara. Lo ribadisce l’Anac in una nota approvata in merito all’istruttoria sull’affidamento del servizio di progettazione di un edificio scolastico, finanziato con i fondi del Pnrr per un importo di 156.621 euro.
Nella stessa nota, l’Autorità spiega anche che, in caso di omissione di un livello di progettazione, ai fini del calcolo del compenso da riconoscere al progettista, la stazione appaltante deve remunerare ogni prestazione svolta anche se riconducibile al livello di progettazione omesso: i livelli di progettazione omessi, infatti, non sono soppressi ma unificati al livello successivo e le voci di parcella relative ai singoli livelli progettuali tengono conto delle prestazioni già svolte nelle precedenti fasi.
L’istruttoria dell’Anac nasce da una segnalazione del Consiglio Nazionale Ingegneri (Cni) che ha rilevato come il corrispettivo a base della gara in questione non coincida con l’importo calcolato secondo i parametri del decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016 cui le stazioni appaltanti sono obbligate ad attenersi negli appalti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.
SI ALLEGA LA CIRCOLARE ANAC