Il Ministero infrastrutture e trasporti ha emanato la circolare 298 del 20 novembre 2023 (Allegata per i Collegi Associati), con i chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni che disciplinano le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie definite dall’art. 14 del medesimo decreto.
Si tratta di chiarimenti in merito all’art. 50 del Dlgs 36/2023, recante il nuovo «Codice dei contratti pubblici», che disciplina le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto-soglia.
L’art. 50 prevede che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento sotto-soglia, anche senza consultazione di operatori economici e assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze, nei seguenti casi:
- affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
- affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro;
In alternativa, le stazioni appaltanti procedono con procedura negoziata senza bando:
- previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- previa consultazione di almeno dieci operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro;
- previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro.
Al contempo, viene fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie.
La circolare ribadisce il richiamo al principio del risultato tutti i principi contenuti nel titolo I della Parte I del Primo Libro del Codice, tra cui rilevano, in particolare, il principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e della fiducia.
Infine, si sottolinea come le disposizioni dell’art. 50 del Codice vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea, che richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla direttiva 2014/24/UE.
In allegato la Circolare Circolare MIT 20 novembre 2023 n. 298