DIRITTO DI ACCESSO AI TITOLI EDILIZI E DINIEGO DELL’AMMINISTRAZIONE. LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Ott 8, 2024 | Giurisprudenza & Dottrina, Professione

Il Comune non ha accolto una richiesta di accesso riguardante una SCIA presentata da un soggetto terzo. La ricorrente sosteneva di avere un interesse diretto nella richiesta, legato alle sue esigenze probatorie e difensive in una controversia riguardante il rifiuto di annullamento del titolo edilizio. Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 7394 del 04/09/2024 (allegata ai Collegi Associati), ha accolto il ricorso fornendo i seguenti chiarimenti.

La Legge 241/1990 permette la richiesta di documenti detenuti da una pubblica amministrazione se il richiedente ha un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. Esistono due tipi particolari di accesso: l’accesso difensivo e l’accesso partecipativo.

L’accesso partecipativo mira a rendere accessibili al pubblico il maggior numero possibile di documenti amministrativi, mentre l’accesso difensivo si concentra sulla tutela degli interessi personali. Nel caso in questione, la ricorrente aveva espresso l’interesse ad ottenere la documentazione amministrativa pertinente per curare o difendere i propri interessi legali.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’accesso difensivo non richiede necessariamente la pendenza di una causa legale, ma questa può essere utile per valutare la concretezza e l’attualità dell’interesse legittimo riguardante la richiesta di accesso. Un altro criterio importante è il collegamento diretto tra la richiesta di accesso e il documento desiderato. La motivazione della richiesta è fondamentale per dimostrare questo collegamento. Il Consiglio ha anche sottolineato che non esiste un termine decadenziale per il diritto di accesso. Inoltre, è sempre possibile presentare nuovamente una richiesta in caso di nuovi fatti o se si vuole presentare un interesse legalmente rilevante in modo diverso.

ALLEGATA LA SENTENZA

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